Art. 15.
                     Pagamento in modo virtuale

  Per  determinate  categorie  di  atti o documenti, da stabilire con
decreto del Ministro per le finanze, l'intendente di finanza puo', su
richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta
anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.
  Gli   atti   e   documenti   per   i  quali  sia  stata  rilasciata
l'autorizzazione  di  cui  al  precedente  comma,  devono  recare  la
dicitura  chiaramente  leggibile  "Imposta  di  bollo assolta in modo
virtuale  -  Autorizzazione  dell'Intendenza  di  finanza di.........
n..... del............".
  Ai   fini   dell'autorizzazione   di   cui   al  precedente  comma,
l'interessato  deve  presentare  apposita  domanda  corredata  da una
dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero
presuntivo  degli atti e documenti che potranno essere emessi durante
l'anno.
  L'ufficio   del   registro   competente  per  territorio,  ricevuta
l'autorizzazione dell'intendenza di finanza procede, sulla base della
predetta  dichiarazione,  alla  liquidazione provvisoria dell'imposta
dovuta   per   il   periodo   compreso  tra  la  data  di  decorrenza
dell'autorizzazione  e  il  31  dicembre, ripartendone l'ammontare in
tante  rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo
con  scadenza  alla  fine  dei  mesi  di  marzo,  giugno, settembre e
dicembre.
  Entro   il   successivo  mese  di  gennaio,  il  contribuente  deve
presentare  all'ufficio  del  registro  una  dichiarazione contenente
l'indicazione  del  numero  degli  atti  e documenti emessi nell'anno
precedente  distinti  per  voce  di  tariffa,  nonche'  degli assegni
bancari estinti nel suddetto periodo.
  L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla
liquidazione  definitiva  dell'imposta  dovuta  per l'anno precedente
imputando  la  differenza a debito o a credito della data trimestrale
scadente il 31 marzo o, occorrendo, in quella successiva.
  Tale  liquidazione,  ragguagliata  ad anno, viene assunta come base
provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.
  L'autorizzazione  di  cui ai precedenti commi si intende concessa a
tempo  indeterminato  e  puo' essere revocata con atto da notificarsi
all'interessato.
  L'interessato,  che  intenda  rinunziare  all'autorizzazione,  deve
darne  comunicazione  scritta  all'intendenza  di finanza presentando
contemporaneamente  la  dichiarazione  di  cui al quinto comma per il
periodo  compreso  dal  1  gennaio  al  giorno  da  cui ha effetto la
rinunzia.  Il  pagamento  della imposta risultante dalla liquidazione
definitiva  dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla
notificazione della liquidazione.