Art. 16.
                        Riscossione coattiva

  Per  la  riscossione  coattiva  delle  imposte, delle soprattasse e
delle  pene pecuniarie si applicano le disposizioni del regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.
  Per  l'imposta  dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica
l'art. 36, della tariffa allegata al presente decreto.