Art. 16. Riscossione coattiva Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36, della tariffa allegata al presente decreto.