Art. 9. Carta bollata Sulla carta bollata non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate, ciascuna delle quali non puo' contenere piu' di 28 sillabe, salva la compensazione tra le sillabe delle varie linee dello stesso foglio. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni ed annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti; e' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 28 sillabe per linea e le 100 linee per foglio.