Art. 9.
                            Carta bollata

  Sulla  carta  bollata  non  si  puo' scrivere fuori dei margini ne'
eccedere  il  numero  delle  linee  in essa tracciate, ciascuna delle
quali  non  puo' contenere piu' di 28 sillabe, salva la compensazione
tra le sillabe delle varie linee dello stesso foglio. Nei margini del
foglio   possono   apporsi   sottoscrizioni  ed  annotazioni,  visti,
vidimazioni,  numerazioni  e bolli prescritti o consentiti da leggi o
regolamenti;   e'   vietato   scrivere   o  apporre  timbri  o  altre
stampigliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel
bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento.
  Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri
analoghi  sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente
comma,  scrivere  fuori  dei  margini,  fermo  peraltro il divieto di
eccedere le 28 sillabe per linea e le 100 linee per foglio.