Art. 23.
                 Imputazione del reddito dominicale



Il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del
possessore  del  terreno  per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si e'
verificato il possesso.

Nei  Casi  di  contitolarita'  del  diritto  reale sul terreno e di
coesistenza  di  piu'  diritti reali su di esso il reddito dominicale
concorre  a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la
parte corrispondente al suo diritto.

Si  presumono  possessori del terreno i soggetti che risultano tali
dal catasto dei terreni al 31 agosto.

Se  il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore
del  terreno,  nella  dichiarazione annuale devono essere indicati il
nuovo  possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso
gli  e'  stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito
dominicale  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo di ciascun
possessore proporzionalmente alla durata del suo possesso nel periodo
d'imposta,  anche  se  la  variazione  catastale non sia stata ancora
eseguita.