Art. 27.
       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali



Se  un  fondo rustico costituito in tutto o per la maggior parte da
terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato
coltivato,  neppure  in  parte,  per  una intera annata agraria e per
cause  non  dipendenti  dalla  tecnica agraria, il reddito dominicale
concorre  a  formare  il  reddito  complessivo del possessore, per il
periodo  d'imposta  nel quale si e' chiusa l'annata agraria, soltanto
nella misura del trenta per cento.

In  caso  di  perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per
cento  del  prodotto  ordinario del fondo rustico preso a base per la
formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale non concorre
a formare il reddito complessivo dell'anno in cui si e' verificata la
perdita.  L'evento  dannoso  deve  essere  denunciato  dal possessore
danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero,
se  la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni
prima  dell'inizio  del  raccolto. La denuncia deve essere presentata
all'ufficio  tecnico  erariale,  che  provvede all'accertamento della
diminuzione   del   prodotto,   sentito   l'ispettorato   provinciale
dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.

Se  l'evento  dannoso interessa una pluralita' di fondi rustici gli
uffici   tecnici  erariali,  su  richiesta  dei  sindaci  dei  comuni
interessati,  sentiti  gli  ispettorati provinciali dell'agricoltura,
provvedono    alla    delimitazione    delle   zone   danneggiate   e
all'accertamento  della  diminuzione  dei prodotti e trasmettono agli
uffici  delle  imposte  nel  cui  distretto  sono  situati i fondi le
denunce  e  le corografie relative alle zone delimitate, indicando le
ditte  catastali  comprese  in  detta  zona  e  il  reddito catastale
relativo a ciascuna di esse.

Ai  fini  del  presente  articolo  il  fondo  rustico  deve  essere
costituito  da particelle catastali riportate in una stessa partita e
contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La
contiguita'  non  si  considera  interrotta da strade, corsi di acqua
naturali o artificiali e ferrovie eventualmente interposte.