Art. 28. 
                           Reddito agrario 
 
  Il reddito agrario e' quello derivante dal capitale di esercizio  e
dal lavoro di organizzazione della produzione impiegati,  nei  limiti
della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole
sui terreni di cui all'art. 22  posseduti  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto. 
 
  Sono considerate attivita' agricole: 
    a) le attivita' dirette alla  coltivazione  del  terreno  e  alla
silvicoltura; 
    b) l'allevamento di animali con mangimi ottenuti  per  almeno  un
quarto dal terreno; 
    c) le attivita'  dirette  alla  manipolazione,  trasformazione  e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche'  non  svolte
sul terreno, che rientrino  nell'esercizio  normale  dell'agricoltura
secondo la tecnica che lo governa e che abbiano  prevalentemente  per
oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su  di
esso.