Art. 30.
                 Determinazione del reddito agrario



Il  reddito  agrario  e'  costituito dalla parte, del reddito medio
ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro
di   organizzazione  della  produzione  ed  e'  determinato  mediante
l'applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualita' e
classe secondo le norme della legge catastale.

Le   tariffe  d'estimo  sono  sottoposte  a  revisione  secondo  le
disposizioni    dell'art.    24.    Alle    revisioni    si   procede
contemporaneamente  a quelle previste nel detto articolo agli effetti
del reddito dominicale.

Le  revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 25 e
26  valgono  anche  per  i  redditi agrari. Per i terreni condotti in
affitto  o  in  forma associata le denunce di cui all'art. 26 possono
essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.