Art. 33.
               Imputazione del reddito dei fabbricati



Il reddito dei fabbricati concorre a formare il reddito complessivo
del  possessore del fabbricato per il periodo di imposta in cui si e'
verificato il possesso.

Nei  casi  di  contitolarita' del diritto reale sul fabbricato e di
coesistenza  di  piu'  diritti reali su di esso il reddito concorre a
formare  il  reddito  complessivo  di  ciascun  soggetto per la parte
corrispondente al suo diritto.

Si  presume  possessore del fabbricato il soggetto che risulta tale
dal catasto edilizio urbano al 31 agosto.

Se  il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore
del fabbricato, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il
nuovo  possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso
gli  e'  stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito
del  fabbricato  concorre a formare il reddito complessivo di ciascun
possessore  proporzionalmente  alla  durata  del possesso nel periodo
d'imposta,  anche  se  la  variazione  catastale non sia stata ancora
eseguita.