Art. 34.
              Determinazione del reddito dei fabbricati



Il   reddito   dei  fabbricati  e'  costituito  dal  reddito  medio
ordinario,  al  netto  delle spese di riparazione e manutenzione e di
ogni  altra  eventuale spesa o perdita, ritraibile da ciascuna unita'
immobiliare  urbana.  Il  reddito  medio  ordinario  e'  determinato,
secondo le norme della legge catastale, mediante l'applicazione delle
tariffe  di estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero,
per  i  fabbricati  a  destinazione  speciale o particolare, mediante
stima diretta.

Le  tariffe  d'estimo  e  i  redditi  dei fabbricati a destinazione
speciale  o  particolare  sono  sottoposti  a  revisione quando se ne
manifesti   l'esigenza   per  sopravvenute  variazioni  di  carattere
permanente  nella  capacita'  di  reddito  delle unita' immobiliari e
comunque  ogni  dieci  anni. La revisione e' disposta con decreto del
Ministro   per  le  finanze  su  parere  conforme  della  commissione
censuaria   centrale  e  puo'  essere  effettuata  per  singole  zone
censuarie.  Prima  di  procedervi  gli uffici tecnici erariali devono
sentire i comuni interessati.

Le  modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle
tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato
notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.

Il  reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto
e'  determinato, fino all'iscrizione, comparativamente a quello delle
unita' similari gia' iscritte.