Art. 35. 
                Variazioni del reddito dei fabbricati 
 
 
Le unita' immobiliari urbane sono iscritte  in  catasto,  secondo  le
norme della legge catastale, in base alla  destinazione  ordinaria  e
permanente e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento. 
 
Quando per un triennio il  reddito  lordo  effettivo  di  una  unita'
immobiliare, ridotto del  venticinque  per  cento,  differisce  dalla
rendita catastale per almeno un quinto di questa,  l'ufficio  tecnico
erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del  comune  o
su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini  del  diverso
classamento dell'unita' immobiliare o della nuova determinazione  del
reddito dei fabbricati a  destinazione  speciale  o  particolare.  Il
reddito  lordo  effettivo  e'  costituito  dai  canoni  di  locazione
risultanti  dai  relativi  contratti;  in  mancanza  di  questi,   e'
determinato  comparativamente  ai  canoni  di  locazione  di   unita'
immobiliari aventi caratteristiche similari e  ubicate  nello  stesso
fabbricato o in fabbricati vicintori. 
 
 
Se la verifica interessa un numero elevato di unita'  immobiliari  di
una zona censuaria, il Ministro per le finanze,  su  conforme  parere
della  commissione  censuaria  Centrale,  dispone  la  revisione  del
classamento  e  la  stima  diretta  dei  redditi  dei  fabbricati   a
destinazione speciale o particolare per l'intera zona censuaria.