Art. 36. 
               Decorrenza delle variazioni del reddito 
 
 
 
Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a 
norma del secondo comma dell'articolo precedente hanno effetto: 
 
a) dal  1°  gennaio  dell'anno  successivo  al  triennio,  quando  la
revisione e' stata  effettuata  su  segnalazione  dell'ufficio  delle
imposte o del comune; 
 
b) dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda  e'  stata  presentata,
>quando la revisione e' stata effettuata su domanda del contribuente. 
 
Le variazioni del reddito risultanti  dalle  revisioni  effettuate  a
norma  del  terzo  comma  dell'articolo  precedente   hanno   effetto
dall'anno in  cui  e'  notificato  il  nuovo  reddito  al  possessore
iscritto in catasto.