Art. 40.
              Immobili adibiti ad attivita' commerciali



I  redditi  degli  immobili  che costituiscono beni strumentali per
l'esercizio  di imprese commerciali da parte del loro possessore o da
parte  del soggetto cui sono imputabili i redditi del possessore o da
parte di soggetti i cui redditi sono imputabili al possessore a norma
dell'art.  4,  e  quelli degli immobili posseduti da societa' in nome
collettivo  e  in  accomandita semplice, non sono considerati redditi
fondiari   e   concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  come
componenti del reddito di impresa.