Art. 13.
Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture
contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita
semplice e le societa' ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma
degli articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi
dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo
comma, lettera c);
f) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui
all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di
acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21,
devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del
reddito dei percipienti.