Art. 13.
        Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

  Ai  fini  dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture
contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
    a)  le  societa'  soggette  all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche;
    b)  gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  che hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
    c)  le  societa'  in  nome collettivo, le societa' in accomandita
semplice  e  le  societa' ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
    d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
  Sono  inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma
degli articoli 19 e 20:
    e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi
dell'art.  49,  commi  primo  e secondo del decreto indicato al primo
comma, lettera c);
    f) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui
all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
    g)  gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti
all'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.
  I  soggetti  obbligati  ad  operare ritenute alla fonte a titolo di
acconto  sui  compensi  corrisposti,  di  cui  al successivo art. 21,
devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del
reddito dei percipienti.