Art. 14.
Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli
enti equiparati
Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al
primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli
elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie
omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e
distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla
determinazione del reddito.
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i
presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro
riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i
libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art.
2421 del codice civile.
I soggetti che adottano contabilita' in codice o che si avvalgono
di sistemi meccanografici elettronici e simili per l'elaborazione di
dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel
quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti
note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificatamente,
in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli
ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di
programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia
dei flussi dei dati sia dei programmi.
Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per
legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi
possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti
consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per
la presentazione della dichiarazione.
Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che
esercitano attivita' commerciali all'estero mediante stabili
organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita'
commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono
rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di gestione che
interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i
risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.