Art. 14. 
Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli
                           enti equiparati 
 
  Le societa', gli enti e gli  imprenditori  commerciali  di  cui  al
primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere: 
    a) il libro giornale e il libro degli inventari; 
    b)  i  registri  prescritti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
aggiunto; 
    c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati  gli
elementi  patrimoniali  e  reddituali,   raggruppati   in   categorie
omogenee,  in  modo  da  consentire  di   desumerne   chiaramente   e
distintamente i componenti positivi e negativi  che  concorrono  alla
determinazione del reddito. 
  I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne  ricorrano  i
presupposti, il  registro  dei  beni  ammortizzabili  e  il  registro
riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e  i
libri sociali obbligatori di cui ai numeri  1  e  seguenti  dell'art.
2421 del codice civile. 
  I soggetti che adottano contabilita' in codice o che  si  avvalgono
di sistemi meccanografici elettronici e simili per l'elaborazione  di
dati contabili sono obbligati alla tenuta di  apposito  registro  nel
quale devono essere riportati il codice adottato e le  corrispondenti
note interpretative, le procedure meccanizzate  e,  specificatamente,
in  ordine  cronologico,  le  elaborazioni  dei  dati  eseguite,  gli
ideogrammi  o  schemi  di  programmazione   e   relativi   fogli   di
programmazione e l'inventario dei vari  supporti  meccanografici  sia
dei flussi dei dati sia dei programmi. 
  Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per
legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi
possono  effettuare  nelle  scritture  contabili  gli   aggiornamenti
consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito  per
la presentazione della dichiarazione. 
  Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma  che
esercitano  attivita'   commerciali   all'estero   mediante   stabili
organizzazioni  e  quelli  non  residenti  che  esercitano  attivita'
commerciali  in  Italia  mediante  stabili   organizzazioni,   devono
rilevare nella contabilita' distintamente i  fatti  di  gestione  che
interessano le stabili organizzazioni, determinando  separatamente  i
risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.