Art. 15. 
                        Inventario e bilancio 
 
  Le societa', gli enti e gli  imprenditori  commerciali  di  cui  al
primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario  e
il bilancio con il conto  dei  profitti  e  delle  perdite,  a  norma
dell'art. 2217 del codice civile, entro il termine stabilito  per  la
presentazione della dichiarazione. 
  L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da
leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati  in
categorie omogenee per natura e  valore  e  il  valore  attribuito  a
ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi  che
costituiscono ciascun gruppo e  la  loro  ubicazione,  devono  essere
tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono
servite per la compilazione dell'inventario. 
  Nell'inventario  degli  imprenditori  individuali   devono   essere
distintamente indicate  e  valutate  le  attivita'  e  le  passivita'
relative all'impresa e quelle dell'imprenditore estranee all'impresa. 
  Il bilancio e il conto dei  profitti  e  delle  perdite,  salve  le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere
redatti con qualsiasi metodo  e  secondo  qualsiasi  schema,  purche'
conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto  stabilito
nel secondo comma dell'art. 3.