Art. 15. Inventario e bilancio Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa e quelle dell'imprenditore estranee all'impresa. Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3.