Art. 15.
Inventario e bilancio
Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al
primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e
il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma
dell'art. 2217 del codice civile, entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione.
L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da
leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in
categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a
ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che
costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere
tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono
servite per la compilazione dell'inventario.
Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere
distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita'
relative all'impresa e quelle dell'imprenditore estranee all'impresa.
Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere
redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche'
conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito
nel secondo comma dell'art. 3.