Art. 16. 
                  Registro dei beni ammortizzabili 
 
  Le societa', gli enti e gli imprenditori  commerciali,  di  cui  al
primo comma dell'art. 13,  devono  compilare  il  registro  dei  beni
ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione  della
dichiarazione. 
  Nel registro devono essere indicati, per  ciascun  immobile  e  per
ciascuno  dei  beni  iscritti  in  pubblici   registri,   l'anno   di
acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni,
il fondo di  ammortamento  nella  misura  raggiunta  al  termine  del
periodo  d'imposta  precedente,  il  coefficiente   di   ammortamento
effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota  annuale  di
ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. 
  Per i beni diversi da  quelli  indicati  nel  comma  precedente  le
indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a
categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di
ammortamento.  Per  i  beni  gratuitamente  devolvibili  deve  essere
distintamente indicata la quota  annua  che  affluisce  al  fondo  di
ammortamento finanziario. 
  Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori  alla  meta'  di
quelle risultanti dall'applicazione  dei  coefficienti  stabiliti  ai
sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve  essere
distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. 
  I   costi   di   manutenzione,   riparazione,   ammodernamento    e
trasformazione di cui all'ultimo comma del detto  art.  68,  che  non
siano immediatamente deducibili, non si sommano al  valore  dei  beni
cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei
beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.