Art. 16.
Registro dei beni ammortizzabili
Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al
primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni
ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per
ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di
acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni,
il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del
periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento
effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di
ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le
indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a
categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di
ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere
distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di
ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di
quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai
sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere
distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non
siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni
cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei
beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.