Art. 17. Registro riepilogativo di magazzino Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie e voci di cui al primo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le quantita' esistenti all'inizio del periodo d'imposta, le quantita' complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantita' esistenti al termine del periodo stesso. Le quantita' in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori. I soggetti che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantita' prodotte o passate in lavorazione. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni dalla 23 febbraio 1978, n. 38, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.