Art. 17.
Registro riepilogativo di magazzino
Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al
primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro riepilogativo
di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna
delle categorie e voci di cui al primo comma dell'art. 62 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le
quantita' esistenti all'inizio del periodo d'imposta, le quantita'
complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantita'
esistenti al termine del periodo stesso. Le quantita' in entrata e in
uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate,
rese da clienti, vendute, rese a fornitori.
I soggetti che esercitano attivita' industriali dirette alla
produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le
quantita' prodotte o passate in lavorazione.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene
riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta
Ufficiale.
La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da
parte del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni
dalla 23 febbraio 1978, n. 38, e' visualizzabile nell'aggiornamento
successivo dello stesso.