Art. 18.
Contabilita' semplificata per le imprese minori
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai
soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta
delle scritture contabili di cui, allo stesso codice. Tuttavia i
soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 13, qualora i ricavi
di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato
l'ammontare di centoventi milioni di lire, sono esonerati per il
successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte
dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture
previste da disposizioni diverse dal presente decreto.
I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel
registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto il valore delle rimanenze.
Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate
nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei
termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro
che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione
devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle
entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate
nella prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel
registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.
I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad
osservare le disposizioni dei due commi precedenti.
Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente,
articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare
indicato nel primo comma non venga superato nell'ultimo anno di
ciascun triennio.
Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario, con
effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo
anno di ciascun triennio.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale,
qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato
ad un anno non superiore a centoventi milioni di lire, possono per il
primo anno tenere la contabilita' semplificata di cui al presente
articolo.