Art. 18.
           Contabilita' semplificata per le imprese minori

  Le  disposizioni  dei  precedenti  articoli  si  applicano anche ai
soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta
delle  scritture  contabili  di  cui,  allo stesso codice. Tuttavia i
soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 13, qualora i ricavi
di  cui  all'art.  53  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597, conseguiti in un anno non abbiano superato
l'ammontare  di  centoventi  milioni  di  lire, sono esonerati per il
successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte
dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture
previste da disposizioni diverse dal presente decreto.
  I  soggetti  che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel
registro  degli  acquisti  tenuto  ai  fini  dell'imposta  sul valore
aggiunto il valore delle rimanenze.
  Le   operazioni   non   soggette   a   registrazione  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate
nei  registri  tenuti  ai fini di tale imposta con le modalita' e nei
termini  stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro
che  effettuano  soltanto  operazioni  non  soggette  a registrazione
devono  annotare  in  un  apposito registro l'ammontare globale delle
entrate  e  delle  uscite  relative  a tutte le operazioni effettuate
nella  prima  e  nella  seconda  meta'  di  ogni mese ed eseguire nel
registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.
  I  soggetti  esonerati  dagli  adempimenti relativi all'imposta sul
valore  aggiunto  ai  sensi  dell'art.  32 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  non  sono  tenuti ad
osservare le disposizioni dei due commi precedenti.
  Il  regime  di  contabilita'  semplificata  previsto  nel presente,
articolo  si  estende  di  triennio  in  triennio qualora l'ammontare
indicato  nel  primo  comma  non  venga  superato nell'ultimo anno di
ciascun triennio.
  Il  contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario, con
effetto  per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo
anno di ciascun triennio.
  I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale,
qualora  ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato
ad un anno non superiore a centoventi milioni di lire, possono per il
primo  anno  tenere  la  contabilita' semplificata di cui al presente
articolo.