Art. 19.
Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa'
o associazioni fra artisti e professionisti di cui alle lettere e) ed
f), dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito
registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione
nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a' titolo di
partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che
costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla
produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del
soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta
d'acconto subita;
b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e
l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento
emesso.
Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con
le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti
all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la
deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre
annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la
deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo,
raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di
acquisizione.
Il contribuente puo' tenere registri distinti per gli incassi e per
i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati
richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e sono tenuti con le modalita' ivi previste,
sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.