Art. 19.
       Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

  Le  persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa'
o associazioni fra artisti e professionisti di cui alle lettere e) ed
f),  dell'art.  13,  devono  annotare cronologicamente in un apposito
registro  le  somme  percepite  sotto qualsiasi forma e denominazione
nell'esercizio  dell'arte  o  della  professione,  anche a' titolo di
partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
    a)  il  relativo  importo,  al  lordo  e al netto della parte che
costituisce  rimborso  di  spese  diverse  da  quelle  inerenti  alla
produzione   del  reddito  eventualmente  anticipate  per  conto  del
soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta
d'acconto subita;
    b)   le   generalita',   il  comune  di  residenza  anagrafica  e
l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
    c)  gli  estremi  della fattura, parcella, nota o altro documento
emesso.
  Nello  stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con
le  indicazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c), le spese inerenti
all'esercizio  dell'arte  o  professione  delle  quali si richiede la
deduzione  analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597. Deve esservi inoltre
annotato,  entro  il  termine  stabilito  per  la presentazione della
dichiarazione,  il  valore  dei  beni  per  i  quali  si  richiede la
deduzione  di  quote  di  ammortamento  ai  sensi del detto articolo,
raggruppati   in   categorie   omogenee   e   distinti  per  anno  di
acquisizione.
  Il contribuente puo' tenere registri distinti per gli incassi e per
i  pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati
richiesti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  633,  e  sono  tenuti  con  le  modalita'  ivi  previste,
sostituiscono   a   tutti  gli  effetti  quelli  prescritti  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto.