Art. 20.
Scritture contabili degli enti non commerciali
Gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali,
devono osservare le disposizioni dei precedenti articoli 14, 15, 16 e
17, relativamente, alle attivita' commerciali esercitate qualora a
norma del codice civile siano obbligati alla tenuta delle scritture
contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti dello stesso codice.
In caso contrario, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e
salvo quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo, si
applicano le disposizioni dell'art. 18.
Gli enti indicati nel comma precedente devono in ogni caso redigere
l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite,
ai sensi dell'art. 2217 del codice civile ed entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione, relativamente a
tutte le attivita' esercitate. Devono inoltre essere predisposti,
nello stesso termine, i prospetti da allegare alla dichiarazione a
norma del secondo e del terzo comma dell'art. 5.
Nell'inventario, devono essere indicate e valutate, distintamente
dalle altre, le attivita' e le passivita' relative alle attivita'
commerciali esercitate e quelle relative agli altri cespiti
produttivi di redditi che concorrono a formare il reddito complessivo
imponibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.