Art. 20. 
           Scritture contabili degli enti non commerciali 
 
  Gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle  societa'  soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non  hanno  per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'  commerciali,
devono osservare le disposizioni dei precedenti articoli 14, 15, 16 e
17, relativamente, alle attivita' commerciali  esercitate  qualora  a
norma del codice civile siano obbligati alla tenuta  delle  scritture
contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti dello  stesso  codice.
In caso contrario,  indipendentemente  dall'ammontare  dei  ricavi  e
salvo quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo, si
applicano le disposizioni dell'art. 18. 
  Gli enti indicati nel comma precedente devono in ogni caso redigere
l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite,
ai sensi dell'art.  2217  del  codice  civile  ed  entro  il  termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione,  relativamente  a
tutte le attivita' esercitate.  Devono  inoltre  essere  predisposti,
nello stesso termine, i prospetti da allegare  alla  dichiarazione  a
norma del secondo e del terzo comma dell'art. 5. 
  Nell'inventario, devono essere indicate e  valutate,  distintamente
dalle altre, le attivita' e le  passivita'  relative  alle  attivita'
commerciali  esercitate  e  quelle  relative   agli   altri   cespiti
produttivi di redditi che concorrono a formare il reddito complessivo
imponibile ai sensi degli articoli 19  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.