Art. 21. 
             Scritture contabili dei sostituti d'imposta 
 
  I soggetti indicati nel terzo comma dell'art.  13  devono  indicare
nel libro matricola tenuto ai sensi della  vigente  legislazione  sul
lavoro, per ciascun dipendente, il numero delle persone a carico e le
detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597.  Le  somme  e  i  valori
corrisposti a ciascun dipendente e l'ammontare  delle  corrispondenti
ritenute devono risultare  dal  libro  paga  tenuto  ai  sensi  della
vigente legislazione sul lavoro. 
  I compensi e le altre somme soggetti a ritenuta di acconto a  norma
dell'art. 25 e del quinto comma dell'art. 26 devono essere registrati
in ordine cronologico e distintamente per causale in  appositi  conti
individuali intestati a ciascun percipiente, con l'indicazione  della
causale e dell'ammontare al lordo e al netto delle ritenute  operate.
I pagamenti di importo non superiore  a  lire  cinquantamila  possono
essere registrati globalmente  entro  il  termine  stabilito  per  la
presentazione della  dichiarazione.  Negli  stessi  conti,  entro  il
termine stabilito per la presentazione  della  dichiarazione  di  cui
all'art. 1, devono essere indicati, distintamente per  percipiente  e
per causale, i compensi deducibili non ancora corrisposti nel periodo
d'imposta precedente nonche' le somme pagate non soggette a ritenuta. 
  I  soggetti  ammessi  alla   contabilita'   semplificata   prevista
dall'art. 18, che non abbiano optato per  il  regime  ordinario,  non
sono obbligati  ad  eseguire  le  registrazioni  indicate  nel  comma
precedente.