Art. 21.
Scritture contabili dei sostituti d'imposta
I soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 13 devono indicare
nel libro matricola tenuto ai sensi della vigente legislazione sul
lavoro, per ciascun dipendente, il numero delle persone a carico e le
detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le somme e i valori
corrisposti a ciascun dipendente e l'ammontare delle corrispondenti
ritenute devono risultare dal libro paga tenuto ai sensi della
vigente legislazione sul lavoro.
I compensi e le altre somme soggetti a ritenuta di acconto a norma
dell'art. 25 e del quinto comma dell'art. 26 devono essere registrati
in ordine cronologico e distintamente per causale in appositi conti
individuali intestati a ciascun percipiente, con l'indicazione della
causale e dell'ammontare al lordo e al netto delle ritenute operate.
I pagamenti di importo non superiore a lire cinquantamila possono
essere registrati globalmente entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione. Negli stessi conti, entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di cui
all'art. 1, devono essere indicati, distintamente per percipiente e
per causale, i compensi deducibili non ancora corrisposti nel periodo
d'imposta precedente nonche' le somme pagate non soggette a ritenuta.
I soggetti ammessi alla contabilita' semplificata prevista
dall'art. 18, che non abbiano optato per il regime ordinario, non
sono obbligati ad eseguire le registrazioni indicate nel comma
precedente.