Art. 21. Scritture contabili dei sostituti d'imposta I soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 13 devono indicare nel libro matricola tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, per ciascun dipendente, il numero delle persone a carico e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente e l'ammontare delle corrispondenti ritenute devono risultare dal libro paga tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro. I compensi e le altre somme soggetti a ritenuta di acconto a norma dell'art. 25 e del quinto comma dell'art. 26 devono essere registrati in ordine cronologico e distintamente per causale in appositi conti individuali intestati a ciascun percipiente, con l'indicazione della causale e dell'ammontare al lordo e al netto delle ritenute operate. I pagamenti di importo non superiore a lire cinquantamila possono essere registrati globalmente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Negli stessi conti, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, devono essere indicati, distintamente per percipiente e per causale, i compensi deducibili non ancora corrisposti nel periodo d'imposta precedente nonche' le somme pagate non soggette a ritenuta. I soggetti ammessi alla contabilita' semplificata prevista dall'art. 18, che non abbiano optato per il regime ordinario, non sono obbligati ad eseguire le registrazioni indicate nel comma precedente.