Art. 22. 
          Tenuta e conservazione delle scritture contabili 
 
  Fermo restando quanto stabilito dal  codice  civile  per  il  libro
giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per  i
libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie  di  cui
alla lettera c) dell'art. 14  e  dei  conti  individuali  di  cui  al
secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute  a  norma  dell'art.
2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del  codice  stesso,
in esenzione dai tributi di bollo e di  concessione  governativa.  La
numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici
del registro. Le registrazioni nelle  scritture  cronologiche  devono
essere eseguite non oltre sessanta giorni. 
  Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente  decreto,
di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali, ivi
compresi  gli  eventuali  supporti  meccanografici,   elettronici   e
similari, devono essere conservate fino  a  quando  non  siano  stati
definiti gli  accertamenti  relativi  al  corrispondente  periodo  di
imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220  del  codice
civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art.  2457
del detto  codice.  L'autorita'  adibita  in  sede  contenziosa  puo'
limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti  per  la
risoluzione della controversia in corso. 
  Fino allo stesso termine di cui al precedente comma  devono  essere
conservati ordinatamente, per ciascun  affare,  gli  originali  delle
lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti  e  le  copie  delle
lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. 
  Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate
modalita'  semplificative  per  la  tenuta  del  registro  dei   beni
ammortizzabili  e  del  registro  riepilogativo  di   magazzino,   in
considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'.