Art. 22. Tenuta e conservazione delle scritture contabili Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche devono essere eseguite non oltre sessanta giorni. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali, ivi compresi gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari, devono essere conservate fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. L'autorita' adibita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'.