Art. 8.
                              (Computo)

  Tutti  i  servizi  prestati  in  qualita'  di dipendente statale si
computano   ai   fini   del   trattamento  di  quiescenza,  salve  le
disposizioni contenute nel capo successivo.
  Il  computo  si  effettua  dalla  data  di  decorrenza del rapporto
d'impiego  o  di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto.
Per  il  personale  militare  il  computo  si  effettua dalla data di
assunzione  del  servizio  sino  a  quella di cessazione dal servizio
stesso.
  Non si tiene conto del tempo trascorso:
    a)  dal  personale  civile, eccettuati gli operai, in aspettativa
per motivi di famiglia nonche' dai militari in aspettativa per motivi
privati  ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in
qualita' di richiamati senza assegni;
    b)  dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o
in   posizione   corrispondente  che  comporti  la  privazione  dello
stipendio o della paga;
    c) durante la detenzione per condanna penale.
  E' computato in ragione della meta' il tempo trascorso dal militare
durante la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto
di cui alla lettera c) del comma precedente.