Art. 8. (Computo) Tutti i servizi prestati in qualita' di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo. Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso. Non si tiene conto del tempo trascorso: a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia nonche' dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in qualita' di richiamati senza assegni; b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga; c) durante la detenzione per condanna penale. E' computato in ragione della meta' il tempo trascorso dal militare durante la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla lettera c) del comma precedente.