Art. 9.
          (Cessazione dal servizio seguita da riammissione)

  Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o
del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari,
cui  segua  la  riammissione in servizio con diritto agli assegni non
percepiti,  disposta  in  conseguenza  di  revisione del procedimento
penale  o  di  quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla
data  di  risoluzione  di  detto rapporto a quella di riammissione in
servizio.