Art. 9.

  Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro  per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e
l'artigianato,  provvede  con  propri  decreti  all'elencazione degli
apparecchi  o  strumenti  e  delle  parti  di apparecchi o strumenti,
idonei  in  modo  non equivoco ad operare le riprese di immagini o le
intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli
615-bis e 617 del codice penale.
  Per  gli  apparecchi  e strumenti di dotazione delle forze armate e
delle forze di polizia provvedono i Ministri competenti.
  Chiunque,   senza   licenza   del   Ministro  per  le  poste  e  le
telecomunicazioni,  da  concedersi sentito il parere del Ministro per
l'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od
in  qualsiasi  altro  modo  mette  in  circolazione  gli apparecchi o
strumenti  indicati nei precedenti commi, o parti di essi, e' punito,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da
uno  a  quattro  anni e con la multa da lire un milione a lire cinque
milioni.