Art. 10.

  Nelle  gallerie  devono  esistere,  di regola, da ambo i lati nelle
gallerie  a doppio binario e, almeno da un lato, in quelle a semplice
binario,   appositi  sentieri  pedonali,  tenuti  sempre  sgombri  da
materiali ed in buone condizioni di percorribilita'.
  Nelle  gallerie  di lunghezza compresa fra 100 e 3.000 metri devono
essere  apposti  opportuni contrassegni che consentano di individuare
la posizione della piu' vicina nicchia per il ricovero del personale.
  Nelle   gallerie  di  lunghezza  superiore  a  4.000  metri,  detti
contrassegni  sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun
imbocco.
  Il  limite  di  2.500  metri  indicato al capoverso precedente deve
essere  congruamente  aumentato per linee che possano essere percorse
da treni a velocita' superiore a 160 chilometri orari.
  Nelle  nicchie delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri,
devono  essere  realizzati piccoli depositi di torce a vento od altro
idoneo  mezzo di emergenza per l'illuminazione delle gallerie stesse.
Tali depositi vanno segnalati convenientemente.