Art. 11.

  La  sede  ferroviaria  deve  essere  tenuta sgombra da ogni oggetto
rimovibile lino alla distanza di metri 1,50 dalle rotaie.
  Fanno  eccezione  gli  attrezzi e materiali per i lavori sulla sede
stessa,  purche'  non  impediscano  il  libero  e sicuro transito dei
rotabili.
  Oltre  il  limite  suddetto, gli oggetti devono essere sistemati in
modo  da non costituire pregiudizio alla regolarita' dell'esercizio e
alla sicurezza delle persone.