Art. 12.

  Quando per ragioni tecniche e funzionali non si possono eliminare o
allontanare  dal  binario  gli  ostacoli  fissi trovantisi a distanza
inferiore  a  metri  1,50,  gli  ostacoli  stessi,  ad  eccezione dei
marciapiedi  e  dei  piani  caricatori,  devono essere opportunamente
segnalati.