Art. 13.

  La   circolazione  sulla  sede  ferroviaria  in  bicicletta  o  con
ciclomotore   a   motore  spento  e'  ammessa  solo  per  esigenze  e
nell'interesse    dell'esercizio,   previo   rilascio   di   apposite
autorizzazioni  e  con  l'osservanza di particolari norme cautelative
fissate  dall'Azienda  autonoma  delle  ferrovie dello Stato, purche'
esista pista adatta.
  La  circolazione  con  mezzi  motorizzati  e'  di  regola  vietata.
Peraltro,  nel  caso  che  esistano in piazzali ferroviari o lungo la
linea  piste  adatte  alla  circolazione  di  mezzi  motorizzati,  la
circolazione  dei  mezzi  predetti  puo' essere consentita nei limiti
delle disposizioni di carattere locale.