Art. 14.

  Ai lavori di posa in opera e di manutenzione dei binari in galleria
e  ai lavori connessi ai servizi di vigilanza della linea in galleria
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 66, 67, 68 e 69
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.
  I  tratti  di  galleria  che  i  lavoratori  debbono percorrere per
raggiungere  i cantieri di lavoro possono anche non essere illuminati
con   mezzi   di   illuminazione  fissi  indipendenti  dai  mezzi  di
illuminazione portatili, quando esistano sentieri pedonali in normali
condizioni di percorribilita'.
  Nelle gallerie ove vi sia pericolo di caduta di materiali dall'alto
i  lavoratori  e  coloro  che  per necessita' di servizio accedano in
galleria  devono  essere  muniti  e  fare  uso di casco di protezione
costituito di materiale leggero e resistente.