Art. 15.

  Le  prescrizioni  di cui al capo V del decreto del Presidente della
Repubblica  7  gennaio 1956, n. 164, non sono applicabili ai ponteggi
metallici di proprieta' delle ferrovie dello Stato.
  Le  verifiche  ed  i  controlli  di  tali  ponteggi  sono  affidati
all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.