Art. 16.

  Quando  si eseguono lavori su binari in esercizio o nelle immediate
adiacenze,  che  comportino  l'occupazione con uomini ed attrezzi dei
binari  stessi  o  anche  della  sola sagoma libera di transito, deve
essere  predisposta  una  apposita  organizzazione  protettiva per le
persone  addette ai lavori per assicurarne l'incolumita' al passaggio
dei treni.
  Istruzioni di dettaglio saranno emanate dall'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato basandosi essenzialmente:
    sul  conseguimento  della  conoscenza  precisa e tempestiva della
circolazione   dei  treni  sul  binario  interessato  dai  lavori  ed
eventualmente su quello attiguo;
    oppure sulla predisposizione di apposite segnalazioni, a distanza
e  nell'ambito  del  cantiere,  con  l'impiego  di opportuni e sicuri
meccanismi di allarme o di altri mezzi adeguati alla complessita' del
cantiere, alla velocita' dei treni circolanti ed alle caratteristiche
ambientali e meteorologiche.
  Nelle  linee  a  doppio  binario,  l'organizzazione protettiva deve
riguardare  il  passaggio  dei treni su ambedue i binari, anche se il
binario interessato dai lavori e' uno solo.
  La  presenza  di  squadre  di  lavoro  operanti  sui binari o nelle
immediate adiacenze deve essere, in ogni caso, segnalata con appositi
segnali ai treni provenienti da ambedue i lati.
  Quando  si eseguono lavori che, anche momentaneamente, interrompono
la  continuita'  del  binario  o  ne  pregiudicano  l'efficienza o la
stabilita',  devono, inoltre, esporsi i prescritti segnali di arresto
da ambedue i lati di provenienza dei treni.