Art. 2.

  I pavimenti e i piani di calpestio degli ambienti di lavoro e delle
zone destinate al passaggio in sede ferroviaria non devono presentare
buche  o  sporgenze  pericolose e devono essere in condizioni tali da
rendere  sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi
di trasporto.
  Quando  per  evidenti ragioni tecniche non si possono completamente
eliminare  dalle  zone  di  transito  ostacoli  fissi  o  mobili  che
costituiscono  un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone
devono   percorrere,   gli   ostacoli  devono  essere  opportunamente
segnalati.
  Per  gli accessi e per i passaggi interni ai capannoni di officina,
di  rimessa,  di  sala gru, di magazzino e simili, attraverso i quali
transitano  veicoli, e' ammesso il transito contemporaneo del veicolo
e  delle  persone solo se resta disponibile alle persone un franco di
70  centimetri.  Qualora  tale  condizione  non  sussista il transito
contemporaneo deve essere vietato.