Art. 3.

  Le  aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli
ambienti  di lavoro o di passaggio, comprese le fosse (con esclusione
di  quelle  di  cui  all'ultimo  capoverso del presente articolo) e i
pozzi,  devono  essere  provviste  di solide coperture o di parapetti
normali,  atti  ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure
non  siano  attuabili, tali aperture devono essere munite di apposite
segnalazioni di pericolo.
  Le  aperture  nelle  pareti,  che  permettono  il  passaggio di una
persona  e  presentano il pericolo di caduta per dislivelli superiori
ad un metro, devono essere provviste di apposita barriera o munite di
parapetto normale.
  Per  le  finestre e' consentito che l'altezza del parapetto non sia
quella  normale,  purche'  non  minore  di  centimetri  90 quando, in
relazione al lavoro eseguito, non vi siano condizioni di pericolo.
  La presenza delle fosse per piattaforme, per carrelli trasbordatori
o  per  la  visita  e la riparazione di rotabili negli impianti e nei
piazzali  ferroviari,  qualora  la zona dove trovansi dette fosse non
sia sufficientemente illuminata, deve essere adeguatamente segnalata.