Art. 4.

  L'illuminazione  sussidiaria,  per  garantire  la continuazione del
lavoro  in  caso di mancanza di illuminazione artificiale normale, di
cui  all'articolo  32  del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile  1955,  n. 547, nei piazzali, lungo le linee ferroviarie e sui
rotabili  puo'  essere fornita anche da un impianto mobile o da mezzi
portatili.