Art. 5.

  I  portoni dei magazzini e delle rimesse, che si aprono a battente,
devono  essere  muniti  di appositi dispositivi di arresto per essere
assicurati in posizione di apertura.
  Davanti   alle  porte  delle  case  cantoniere,  delle  garitte  di
servizio,  od in genere dei fabbricati vicini ai binari in esercizio,
che  si  aprono verso di essi, devono impiantarsi appositi ripari per
impedire l'accesso diretto al binario.