Art. 8.

  Lungo  le linee parallelamente ai binari, nei piazzali di stazione,
negli  scali,  nei  depositi locomotive ed in genere in ogni impianto
interessato  da  binari  in  esercizio, devono, per quanto possibile,
essere  realizzati e mantenuti in buone condizioni di percorribilita'
appositi  sentieri pedonali, formanti gli itinerari da percorrere per
consentire  al  personale  di  servizio  di  spostarsi con la massima
sicurezza    rispetto    alla    circolazione   dei   rotabili;   gli
attraversamenti  dei binari devono essere muniti di passatoie a raso.
Gli  schemi  di  detti itinerari devono essere resi noti al personale
mediante affissione negli impianti interessati.
  Nei  grandi  piazzali  di  stazione,  ove  cio'  sia necessario, si
dovranno   realizzare  idonee  piazzole  di  ricovero  opportunamente
segnalate.
  Gli  itinerari,  ove  necessario,  dovranno  essere  opportunamente
evidenziati con apposite segnalazioni.