Art. 9.

  Sulle travate metalliche definitive, quando vengano eseguiti lavori
che   impediscano   l'uso  dei  normali  passaggi,  e  sulle  travate
metalliche  provvisorie  deve  essere  sempre  realizzato  un  solido
passaggio  provvisorio,  centrale  o  laterale,  avente larghezza non
inferiore  a metri 0,75 atto a consentire il transito delle persone e
devono  essere approntati piazzaletti di rifugio posti a distanza tra
loro non maggiore di 30 metri.