Art. 15.

  Possono  essere  poste  a carico dei fondi stanziati dalla presente
legge  le  somme  occorrenti, nella misura stabilita dal piano e dai,
programmi,   per   l'aumento  del  capitale  sociale  della  societa'
finanziaria  di  cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967,
n. 1523.