Art. 25. Chiunque, ai sensi dell'articolo 24, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.