Art. 25.

  Chiunque,   ai   sensi  dell'articolo  24,  intenda  installare  ed
esercitare  reti  e impianti locali di diffusione sonora e televisiva
via  cavo  e  distribuire,  attraverso  di essi, i programmi indicati
nello  stesso  articolo,  deve  chiedere  autorizzazione al Ministero
delle  poste  e delle telecomunicazioni e alla regione competente per
territorio.