Art. 26.

  Spetta  al  Ministro per le poste e le telecomunicazioni rilasciare
l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli
impianti,  in  conformita'  alle disposizioni previste dalla presente
legge.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  subordinatamente  al possesso dei
seguenti requisiti:
    cittadinanza   italiana   se  si  tratta  di  persone  fisiche  o
nazionalita' italiana se si tratta di persone giuridiche;
    si  puo'  prescindere  da  tali requisiti per i soggetti di Stati
membri della C.E.E., a condizione di reciprocita';
    godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.
  Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma
precedente  anche  le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli
amministratori   e   i   sindaci   nonche'   i  rappresentanti  delle
associazioni  non  riconosciute  e  dei  comitati  devono possedere i
requisiti indicati al comma precedente.
  Il  Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere
della  Commissione  parlamentare, emana il regolamento della presente
legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di essa.
  Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli
  impianti   e   delle   reti   nonche'  le  modalita'  per  la  loro
  installazione.
Il regolamento stabilisce, altresi', le modalita' per la
sospensione  della autorizzazione e la cessione temporanea della rete
e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle province
ed ai comuni, a seguito di calamita' o di gravi necessita' pubbliche.
  L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del
titolare,   in   caso  di  trasferimento  della  rete  a  terzi,  non
autorizzato   previamente   dal   Ministero   delle   poste  e  delle
telecomunicazioni,  ovvero,  per  le  persone  giuridiche, in caso di
scioglimento,  fusione  o incorporazione e in caso di decadenza dalla
autorizzazione prevista all'articolo 30.
  Il  titolare  dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza
qualora:
    1)  venga  meno  uno  dei  requisiti  richiesti  per  il rilascio
dell'autorizzazione e violi i limiti stabiliti dall'articolo 24;
    2)  si  renda  responsabile  di  gravi  e  ripetute irregolarita'
nell'esercizio delle reti e degli impianti;
    3)   non   ottemperi   ripetutamente   ai   provvedimenti   presi
dall'autorita'   governativa   a   norma  di  legge,  o  ne  ostacoli
l'esecuzione;
    4)  modifichi,  senza l'assenso del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.
  La   decadenza   e'  disposta  dal  Ministro  per  le  poste  e  le
telecomunicazioni  ed  e'  preceduta  da  diffida  nei casi di cui ai
precedenti numeri 2), 3) e 4).