Art. 26. Spetta al Ministro per le poste e le telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformita' alle disposizioni previste dalla presente legge. L'autorizzazione e' rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalita' italiana se si tratta di persone giuridiche; si puo' prescindere da tali requisiti per i soggetti di Stati membri della C.E.E., a condizione di reciprocita'; godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente. Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli amministratori e i sindaci nonche' i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati devono possedere i requisiti indicati al comma precedente. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di essa. Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonche' le modalita' per la loro installazione. Il regolamento stabilisce, altresi', le modalita' per la sospensione della autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, a seguito di calamita' o di gravi necessita' pubbliche. L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dalla autorizzazione prevista all'articolo 30. Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora: 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e violi i limiti stabiliti dall'articolo 24; 2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita' nell'esercizio delle reti e degli impianti; 3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione; 4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti. La decadenza e' disposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed e' preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).