Art. 27.

  L'amministrazione puo' procedere alla verifica tecnica della rete e
puo'  effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo
scopo  di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni
tecniche.
  L'amministrazione  puo' imporre, con congruo preavviso, al titolare
dell'autorizzazione  di  spostare  gli  impianti  e  la rete dei cavi
qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformita' a
parere    espresso    dal    Consiglio    superiore   tecnico   delle
telecomunicazioni    del    Ministero    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni.