Art. 28. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, e' tenuto: a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformita' al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo; b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 24.