Art. 28.

  Il  titolare  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  26, fermi
restando  gli  obblighi  previsti dalla presente legge e dal relativo
regolamento, e' tenuto:
    a)  a  completare  l'installazione  e  l'attivazione della rete e
degli  impianti,  in  conformita' al progetto esecutivo presentato in
allegato  alla  domanda  di  autorizzazione,  entro  la data e con la
progressione    riportate    nell'autorizzazione    medesima,   salvo
giustificato motivo;
    b)  a  soddisfare  alle  richieste di allacciamento dei residenti
nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 24.