Art. 32. Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate. Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa.