Art. 32.

  Le  autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per
un periodo non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate.
  Esse  non  possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi,
senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento
non   si  provveda  da  parte  del  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  o  della regione, entro il termine di tre mesi, il
consenso si intende accordato.
  I  provvedimenti  di  decadenza,  di sospensione e di consenso alla
cessione  a  terzi  delle  autorizzazioni  devono  essere partecipati
immediatamente  dal  Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni
alle regioni interessate e viceversa.