Art. 34.

  Il  direttore  responsabile  dei programmi emessi dalle stazioni di
diffusione  sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi
degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre
senza  ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai
soggetti  interessati,  purche'  non  abbiano contenuto che possa dar
luogo  a  responsabilita'  penale.  In caso di mancato adempimento si
osservano  in  quanto  applicabili  le  disposizioni  del primo e del
penultimo  comma  dell'articolo  7,  fermo  restando  quanto previsto
all'ultimo comma dello stesso articolo.