Art. 37.

  Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla presente legge
la  installazione  e  l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti
articoli,  che  colleghino  non  piu'  di 50 utenti, effettuati senza
scopo  di  lucro.  Per  l'allacciamento ai predetti impianti e per la
distribuzione  dei  programmi  mediante  gli  stessi, non puo' essere
richiesto   alcun  canone.  E'  altresi'  vietata  la  diffusione  di
programmi di pubblicita' commerciale.
  Chiunque  intenda  installare ed esercitare gli impianti, di cui al
comma  precedente,  e'  tenuto  a  darne  preventiva comunicazione al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla regione. Sono
vietati  per  tali  impianti l'interconnessione e l'allacciamento con
qualsiasi  altra  rete  pubblica  o  privata di telecomunicazione. Si
applicano le norme di cui all'articolo 31.
  Non  sono  infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente
articolo gli impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di
cui  all'articolo  183 del decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo  1973,  n.  156,  cosi'  come sostituito dall'articolo 45 della
presente legge.