Art. 10.

  A  modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16 maggio 1960, n. 570 e
dell'articolo  1,  secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663,
la   dichiarazione   di   presentazione   della   lista  deve  essere
sottoscritta:
    da almeno 10 e da non piu' di 15 elettori nei comuni fino a 2.000
abitanti;
    da  almeno 30 e da non piu' di 45 elettori nei comuni con piu' di
2.000 e fino a 5.000 abitanti;
    da  almeno 35 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con piu' di
5.000 e fino a 10.000 abitanti;
    da almeno 70 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con piu' di
10.000 e fino a 40.000 abitanti;
    da  almeno  150 e da non piu' di 220 elettori nei comuni con piu'
di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
    da  almeno  200 e da non piu' di 300 elettori nei comuni con piu'
di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
    da  almeno  350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu'
di 500.000 abitanti.