Art. 10. A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta: da almeno 10 e da non piu' di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti; da almeno 30 e da non piu' di 45 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti; da almeno 35 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti; da almeno 70 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti; da almeno 150 e da non piu' di 220 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti; da almeno 200 e da non piu' di 300 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti; da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 abitanti.