Art. 11.

  All'articolo  9  della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il n. 4) del
comma ottavo e' sostituito dal seguente:
  "4)  un  modello  di  contrassegno,  anche  figurato,  in  triplice
esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili  con  quelli  presentati  in  precedenza  o  con  quelli
notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non e' ammessa
inoltre  la  presentazione,  da  parte  di  chi  non  ha  titolo,  di
contrassegni  riproducenti  simboli  o  elementi  caratterizzanti  di
simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento,  possono  trarre  in  errore  l'elettore.  Non e' neppure
ammessa  la  presentazione  di  contrassegni  riproducenti immagini o
soggetti religiosi".