Art. 12. 
 
  La lettera b)  dell'articolo  30  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  e'
sostituita dalla seguente: 
  "b) ricusa i contrassegni di lista che  siano  identici  o  che  si
possano facilmente confondere con quelli presentati in  precedenza  o
con quelli notoriamente  usati  da  altri  partiti  o  raggruppamenti
politici, ovvero riproducenti simboli o elementi  caratterizzanti  di
simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento, possono trarre in errore  l'elettore.  In  tali  casi  la
Commissione  assegna  un  termine  di  non  oltre  48  ore   per   la
presentazione  di  un   nuovo   contrassegno.   Ricusa   altresi'   i
contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa".