Art. 13.

  La  lettera  b)  dell'articolo  33  del  testo  unico approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e'
sostituita dalla seguente:
    b)  ricusa  i  contrassegni  che  siano identici o che si possano
facilmente  confondere  con  quelli  presentati  in precedenza, o con
quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici,
ovvero  riproducenti  simboli  o  elementi caratterizzanti di simboli
che,  per  essere  usati  tradizionalmente  da  partiti  presenti  in
Parlamento  possono  trarre  in  errore l'elettore. Ricusa altresi' i
contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa".