Art. 13. La lettera b) dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituita dalla seguente: b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa".